(massima n. 1)
La proposizione di un appello, a quadro giurisprudenziale stabilizzato, con scarse o nulle possibilitą d'essere accolto, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimitą consolidata con argomenti dalla stessa gią disattesi, configura un abuso del processo che legittima la condanna prevista dall'art. 96, terzo comma, c.p.c.