(massima n. 1)
L'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è può essere disposta d'ufficio e non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave qualora (come nel caso di specie) il ricorso per cassazione che si sia risolto in mere contestazioni inidonee a incidere sul provvedimento impugnato, in quanto meramente fattuali, come tali non prospettabili in sede di legittimità, integra l'elemento costitutivo della fattispecie dell'"abuso del processo", per avere la parte agito pretestuosamente in giudizio.