Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16070 del 10 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali, il difensore può far luogo al procedimento di correzione dell'errore materiale e non all'impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie.

(massima n. 2)

L'avvocato distrattario non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio, non può governare i tempi del processo ma soltanto adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa di merito.

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