(massima n. 1)
Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione. Se il gravame riguarda solo il merito della controversia o l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.