Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16045 del 10 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione. Se il gravame riguarda solo il merito della controversia o l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

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