Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4114 del 14 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile č costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non essendo la richiesta di distrazione qualificabile come domanda autonoma.

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