Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3409 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della distrazione delle spese, è sufficiente per un difensore qualificarsi come antistatario, in quanto la domanda ex art. 93 cod. proc. civ. può essere validamente avanzata anche in assenza di esplicita dichiarazione riguardante l'anticipazione delle spese e la mancata riscossione dei compensi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.