Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32093 del 20 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di spese di giudizio vale il principio della soccombenza per causalitą, sul quale si fonda la responsabilitą del processo, ove sia stato necessario un ulteriore grado di giudizio per giungere alla corretta liquidazione delle spese processuali, le quali, oltre a dover rispettare le tariffe previste dalla legge, non devono essere mai poste a carico della parte vincitrice, neppure parzialmente, salva la disciplina della compensazione ex art. 92 c.p.c.

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