Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31444 del 13 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In un processo con pluralitą di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.

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