(massima n. 1)
La disciplina delle spese č regolata ratione temporis dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilitā di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi č soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novitā della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo.