(massima n. 1)
In materia di responsabilità disciplinare dei notai, il sopravvenuto difetto d'interesse e la conseguente rinuncia al ricorso per cassazione del notaio sottoposto a procedimento disciplinare per effetto del suo collocamento a riposo non danno luogo ad ipotesi in cui sia consentita la compensazione delle spese di lite, alla stregua dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dovendosi perciò procedere alla condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalla parte controricorrente.