Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 3877 del 8 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione dell'opportunitą di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito.

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