Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5277 del 28 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La difesa dalle accuse di un collega di fronte al proprio Consiglio di disciplina può costituire un comportamento tenuto nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa, se sussiste un pericolo attuale dell'offesa all'onore e se le argomentazioni difensive si mantengono nei limiti di evitare il pregiudizio all'onore senza tradursi, in vendetta o aggressione all'altrui reputazione determinata dall'ira; col limite, proprio delle cause di giustificazione in materia di delitti contro l'onore, della salvaguardia della verità del fatto attribuito. Qualora questo limite logico venga superato non può più parlarsi infatti di legittima difesa, ma, di volta in volta, di eccesso colposo o doloso. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che le argomentazioni difensive svolte da alcuni commercialisti fossero espressione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare, promosso a seguito dell'esposto di un collega).

(massima n. 2)

In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).

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