Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17793 del 27 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza di procura speciale non comporta la condanna del difensore alle spese. Il difensore agisce sulla base di un rapporto processuale instaurato con la parte rappresentata, e pertanto le spese processuali vengono poste a carico della parte stessa.

(massima n. 2)

Nei procedimenti di cassazione, il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale al difensore. La mancanza di tale procura o l'invalidità della stessa al momento della notificazione dell'impugnazione, costituisce un motivo di inammissibilità del ricorso, che non può essere sanato con atti o attività successivi.

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