(massima n. 2)
Nei procedimenti di cassazione, il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale al difensore. La mancanza di tale procura o l'invalidità della stessa al momento della notificazione dell'impugnazione, costituisce un motivo di inammissibilità del ricorso, che non può essere sanato con atti o attività successivi.