(massima n. 1)
La congiuntività del mandato a più mandatari è nell'interesse del mandante ed è quindi derogabile, per fatto contrario, anche implicitamente manifestato, mentre l'atto posto in essere, non congiuntamente, dall'uno solo dei mandatari, può essere ratificato con il comportamento delle parti interessate e, comunque, è valido, senza necessità di ratifica, se giustificato dalla natura e dall'urgenza delle indagini.