Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5634 del 4 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La costituzione comune dei ricorrenti da parte di due difensori con un unico atto è inammissibile quando le censure proposte nei motivi di ricorso sono portatrici di interessi diversi e tra loro confliggenti.

(massima n. 2)

Il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, poiché tale violazione investe il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti.

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