(massima n. 2)
In caso di costituzione in giudizio di pił parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualitą del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi č stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessitą di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilitą di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra).