Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8625 del 1 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).

(massima n. 2)

In caso di danni subiti da un bene, legittimato a richiedere il risarcimento è non solo il proprietario ma anche il possessore o detentore del bene che abbia sopportato l'onere della riparazione. Tuttavia, la sussistenza di tale titolo deve essere provata, e la mancanza di titolarità attiva è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

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