(massima n. 1)
Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716, secondo comma, c.c. disciplinante l'ipotesi di pluralitą di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a pił difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontą della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 c.p.c., il ricorso non č validamente proposto ed č quindi inammissibile se sottoscritto da uno solo di essi.