(massima n. 1)
In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilitą civile, l'impugnazione esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto la domanda principale di affermazione della responsabilitą del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, giova anche al soggetto assicurato, senza necessitą di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.