(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale č tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilitā per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacitā economica. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli elementi che fanno sorgere l'obbligo di verifica si possono ricavare, a titolo esemplificativo, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, dall'ammissione al gratuito patrocinio, dalla natura del reato contestato e dalle condizioni personali del condannato, come l'etā avanzata o lo stato di salute).