Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19651 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La rappresentanza processuale conferita dai responsabili di una societą costituita in continuitą con un'altra estinta o cancellata si presume valida quando si dimostra che vi sia una sostanziale continuitą economica e operativa tra le due entitą, e quando la rappresentanza venga esercitata dai legittimi amministratori della societą continuatrice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.