Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29838 del 27 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Solo le previsioni del regolamento che incidono sui diritti esclusivi o che contemplino un'eventuale convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., richiedono l'approvazione unanime di tutti i condomini, avendo natura contrattuale.

(massima n. 2)

L'adozione o la modifica delle clausole che, ancorchè originariamente inserite in un regolamento contrattuale, disciplinano i servizi e l'uso dei beni comuni e che hanno natura organizzativa può, invece, essere disposta con la maggioranza prescritta dagli art. 1138 e 1136 c.c., al pari delle tabelle millesimali, dovendosi in tal senso correggere la motivazione della pronuncia, che per il resto è conforme a diritto nel dispositivo.

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