(massima n. 1)
La comunicazione dell'esecuzione dell'incarico, secondo la previsione dell'art. 1712 c.c., integra un'obbligazione a carico del mandatario, anche nel caso in cui, in detta esecuzione, egli si sia avvalso della facoltą di sostituzione, alla stregua del disposto dell'art. 1717 c.c., ovvero con riguardo ad operazioni bancarie, dell'art. 1856 c.c.