(massima n. 1)
L'art. 1712 c.c. il quale, dopo avere enunciato, nel primo comma, che Ģil mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandatoģ, dispone, nel secondo comma, che Ģil ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si č discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandatoģ presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario al mandante, dell'operazione compiuta al di fuori del mandato, ai fini della relativa comunicazione dell'esecuzione dell'incarico, secondo la previsione dell'art. 1712 c.c., integra un'obbligazione a carico del mandatario, anche nel caso in cui, in detta esecuzione, egli si sia avvalso della facoltā di sostituzione, alla stregua del disposto dell'art. 1717 c.c., ovvero con riguardo ad operazioni bancarie, dell'art. 1856 c.c. approvazione implicita, che, di conseguenza, in tanto puō ravvisarsi in atti o comunicazioni del mandante, in quanto questi abbia avuto conoscenza del superamento dei limiti del mandato.