Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17118 del 20 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non ritualmente impugnato, resta sanato.

(massima n. 2)

Nel caso di recesso per giusta causa dal contratto di agenzia ex art. 2119 codice civile, è necessario rispettare il principio di tempestività della contestazione. Se ciò non viene fatto e i giudici di primo e secondo grado non tengono conto dell'inosservanza del suddetto principio nella loro decisione, il ricorso può essere rigettato in quanto inammissibile.

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