Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7993 del 26 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La formulazione di una proposta di conciliazione da parte del giudice non costituisce motivo di obbligo di astensione o di ricusazione secondo gli artt. 51 e 52 c.p.c.

(massima n. 2)

Il giudice può disporre la rimessione sul ruolo, per l'interrogatorio libero delle parti finalizzato ad esperire il tentativo di conciliazione o per la formulazione di una proposta transattiva, anche dopo avere fatto precisare le conclusioni e trattenuto la causa in decisione, in considerazione della mancanza di preclusioni desumibili dagli artt. 185 e 185 bis c.p.c. e del favore del legislatore per i metodi di risoluzione alternativa delle controversie, che depone per una lettura non restrittiva delle predette disposizioni.

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