(massima n. 2)
Il giudice può disporre la rimessione sul ruolo, per l'interrogatorio libero delle parti finalizzato ad esperire il tentativo di conciliazione o per la formulazione di una proposta transattiva, anche dopo avere fatto precisare le conclusioni e trattenuto la causa in decisione, in considerazione della mancanza di preclusioni desumibili dagli artt. 185 e 185 bis c.p.c. e del favore del legislatore per i metodi di risoluzione alternativa delle controversie, che depone per una lettura non restrittiva delle predette disposizioni.