(massima n. 1)
Non č ammissibile la costituzione di un diritto reale di uso esclusivo su parti comuni di un condominio attraverso patti speciali inseriti nei successivi atti di vendita delle singole unitā immobiliari. Tale costituzione viola il principio del "numerus clausus" dei diritti reali e il principio di uso paritario delle cose comuni sancito dall'art. 1102 c.c.