(massima n. 1)
L'azione, con la quale il condominio di un edificio chiede la rimozione di opere che un condomino abbia effettuato sulla cosa comune, oppure nella propria unitā immobiliare, con danno alle parti comuni, in violazione degli artt. 1102, 1120 e 1122 c.c., ha natura reale, e, pertanto, giacché estrinsecazione di facoltā insita nel diritto di proprietā, non č suscettibile di prescrizione, in applicazione del principio per cui in facultativis non datur praescriptio.