(massima n. 1)
L'accertamento in ordine all'osservanza dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune, così come l'indagine diretta a stabilire se la modificazione della cosa comune integri gli estremi dell'innovazione prevista dall'art. 1120 c.c., costituiscono attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.