(massima n. 1)
La disposizione di cui al secondo comma, prima parte, dell'art. 1705 c.c. introduce — per ragioni di tutela dell'interesse del mandante - un'eccezione al fondamentale principio, enunciato nel primo comma, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Detta eccezione, essendo limitata alla possibilità dell'esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, non può ritenersi estensibile anche all'esercizio di diritti di natura diversa, quale quello di sperimentare contro il terzo le azioni di contratto e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, perché altrimenti la disposizione generale di cui allo stesso art. 1705 c.c. resterebbe svuotata di contenuto.