(massima n. 1)
Il mandato con il quale un soggetto conferisce ad altri il potere di compiere attivitą giuridica in nome e per conto proprio e di terzi (nel caso di specie, fratelli del mandante) non produce alcun effetto nei confronti dei terzi, in difetto di un potere di rappresentanza personale o legale conferito al mandante dai propri congiunti o dalla legge.