(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1705 comma secondo c.c., il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato senza rappresentanza, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. Per effetto di tale eccezione al principio di cui al comma primo dello stesso articolo, secondo cui il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, il mandante, per ragioni di tutela del proprio interesse, può agire direttamente per il soddisfacimento del credito, anche se trattasi di credito derivante da un contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza.