Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 7065 del 9 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giurisdizione, sia la domanda di invalidità del contratto preliminare di vendita di cosa futura, sia quella, consequenziale, di restituzione dell'acconto versato rientrano nella "materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1), lett. a), del Reg. CE n. 44 del 2001 (applicabile "ratione temporis"); pertanto, è consentito all'attore convenire in giudizio il soggetto straniero - ancorché non domiciliato in uno Stato dell'Unione Europea in caso di controversia ricadente nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, che, per le azioni volte alla ripetizione dell'indebito da nullità negoziale, non coincide col luogo di esecuzione della prestazione (di pagamento), bensì con quello di adempimento dell'obbligazione restitutoria e, cioè, col domicilio del creditore.

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