(massima n. 1)
In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermitā fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilitā tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, č tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalitā rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanitā, alla luce della sua durata, dell'etā del condannato e della pericolositā sociale dello stesso.