(massima n. 1)
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermitā, anche di natura psichica, il giudice č sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione.