(massima n. 1)
Nel caso di riunione di cause tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto solo le attivitą soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto comune ai due giudizi. Tali preclusioni non si comunicano alle attivitą assertive che non soggiacciono a preclusione, né alle attivitą assertive e probatorie che concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.