Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32064 del 20 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di competenza, le cause di opposizione all'esecuzione, instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operativitą del foro erariale.

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