(massima n. 1)
In tema di divisione, la comoda divisibilità di un bene non consiste solo nella possibilità materiale di ripartizione tra gli aventi diritto, ma nell'attitudine concreta di tale ripartizione a non compromettere il valore originario del bene e a mantenere la funzionalità autonoma delle porzioni assegnate, senza subire particolari limitazioni. La servitù preesistente non viene modificata dalla divisione, che non può imporre oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati sui beni comuni.