Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21795 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La costituzione di una servitł di passaggio per destinazione del padre di famiglia non richiede un'espressa volontą costitutiva manifestata negli atti di acquisto delle parti, ma deve essere provata l'esistenza di una situazione di fatto che renda percepibile la destinazione del passaggio al momento della divisione dei fondi.

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