(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 133-bis c.p. l'aumento sino al triplo o la diminuzione di un terzo della pena per adeguarla alla capacitą economica del reo segue la determinazione della pena pecuniaria che va effettuata tenendo conto esclusivamente della gravitą del reato e della capacitą a delinquere dell'imputato, non potendo le condizioni economiche del reo formare oggetto di duplice valutazione.