(massima n. 1)
Una costruzione in aderenza al muro posto sul confine, ai sensi dell'art. 877 cod. civ., deve essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini, purché queste derivino da mere anomalie edificatorie e siano agevolmente colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente. Il giudice deve verificare in concreto la possibilitą di colmare l'intercapedine mediante accorgimenti tecnici che non ledano la sicurezza del vicino.