Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 16389 del 9 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il proprietario del fondo ancorché gravato da servitù di passaggio, conserva sì il diritto di difenderlo dall'ingerenza di terzi, diritto del quale costituisce lecita esplicazione l'installazione di un cancello all'ingresso della strada su cui si esercita il passaggio, purché siano adottati gli accorgimenti idonei a consentire al titolare della relativa servitù il libero esercizio del suo diritto senza che ne risultino, al di là di trascurabili disagi, limitazioni al suo contenuto. Ne consegue che l'apposizione dei paletti - per di più collocati a distanza di circa tre metri l'uno dall'altro anziché ai margini opposti dell'ingresso della stradina, in modo da lasciare più spazio per il passaggio veicolare - integra una violazione delle disposizioni sopra richiamate in quanto determina una parziale privazione dell'esercizio della servitù.

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