Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14377 del 23 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltą di godimento dei condomini sulle unitą immobiliari in proprietą esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietą individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.(Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla previsione nel regolamento condominiale del generale divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia alle parti comuni del condominio potesse trarsi l'esistenza di una limitazione temporale allo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle singole porzioni di proprietą esclusiva).

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