Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8872 del 4 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata

(massima n. 2)

Mentre il lido è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; ne deriva che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo, mentre per l'arenile è necessaria l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare.

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