Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25223 del 24 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di demanio necessario marittimo, i bacini d'acqua salmastra possono dirsi demaniali o meno, alla stregua del criterio finalistico-funzionale, in base alla loro attitudine a servire agli usi del mare, sicché non è sufficiente la loro comunicazione con il mare, essendo necessario che ad essi possano estendersi le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, con la conseguenza che sono demaniali quando sono prossimi o direttamente comunicanti col mare, alla stregua di un'appendice o accessione dello specchio d'acqua, essendoci anche destinazione all'uso pubblico, mentre sono di natura privata quando il canale sia tale da integrare solo una fonte di alimentazione dello specchio d'acqua lontano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto appartenere al demanio marittimo necessario il bacino d'acqua salmastra venutosi a creare per effetto della irreversibile trasformazione dell'argine di un fiume, siccome posto immediatamente prima dello sbocco sul mare di quest'ultimo e collegato, senza sbarramenti, al tratto finale dello stesso e dunque al mare).

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