(massima n. 3)
L'art. 952 c.c. stabilisce che il titolare del diritto di superficie sul terreno è, per espressa definizione normativa, proprietario del fabbricato realizzato in attuazione della facoltà a lui conferita o che sia stato in precedenza edificato; in entrambe le situazioni si determina una scissione orizzontale dell'assetto dominicale, nella quale il concedente mantiene la proprietà del suolo e il superficiario acquista la proprietà dell'opera sovrastante.