(massima n. 1)
In tema di trasporto marittimo di merci mediante containers con clausola « full containers loadsaid to contain» va esclusa — a prescindere da qualsiasi eventuale riserva inserita nella polizza di carico — la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna, allorché risulti provato che i contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od analoghi sistemi), la cui integrità sia stata constatata all'arrivo. Tale prova è sufficiente a superare la presunzione di colpa contrattuale di cui all'art. 1693 c.c.