(massima n. 1)
Nell'ipotesi di contratto di trasporto con subtrasporto — che ha luogo quando il vettore s'impegna ad eseguire il trasporto per l'intero percorso avvalendosi in tutto o in parte dell'opera di un subvettore, con il quale conclude altro contratto di trasporto, cui il mittente originario resta estraneo — si hanno due contratti di trasporto che, pur collegati funzionalmente, operano in maniera indipendente. Ne consegue che, nell'ambito del secondocontratto, il subtrasportatore è tenuto alla responsabilità ex recepto verso il rispettivo mittente (che ha la qualità di vettore nel primo contratto) e al relativo onere di fornire la prova liberatoria, ove da costui sia convenuto in giudizio con l'azione di regresso.