(massima n. 1)
Il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta, e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto (al subvettore) la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso.