(massima n. 1)
Qualora un soggetto, abbia stipulato, con l'altro contraente, un negozio di subtrasporto (e non di trasporto in proprio, quale mittente, ovvero di trasporto per altri, quale spedizioniere), egli assume sempre, rispetto al subvettore, la posizione contrattuale di mittente — non destinatario delle cose trasportate, con conseguente, assoluta carenza di legittimazione, in capo al medesimo, all'esperimento dell'azione contrattuale ex art. 1693 c.c., azione che, per effetto della riconsegna delle cose trasportate, spetta, in via esclusiva, al destinatario delle res.